Blog ed editoria: come si fa a metterli sullo stesso piano?

Non credevo ai miei occhi quando ho letto il post di Beppe Grillo:

“La legge Levi-Prodi prevede che chiunque abbia un blog o un sito debba registrarlo al ROC, un registro dell’Autorità delle Comunicazioni, produrre dei certificati, pagare un bollo, anche se fa informazione senza fini di lucro.”

Ma stiamo dando i numeri??

Nel testo del disegno di legge trovo (art.2):

“Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso”

In altre parole avere un sito o un blog, a quanto pare, viene equiparato ad avere una testata giornalistica o un’emittente televisiva (!!) con tutti gli oneri e le formalità che questo comporta!

Prendete le migliaia di blog e di siti personali nella rete e ditemi quanti, tra questi, vorranno/potranno permettersi una cosa del genere… alla faccia del pluralismo 🙁

Senza contare, oltretutto, sull’applicabilità della cosa: e se il mio server è oltre confine? O devo pensare che, come cittadino italiano, non posso più esercitare il diritto di esprimere liberamente il mio pensiero, tramite internet almeno?

Qualcuno mi dica che ho capito male, vi prego!! 🙁

(Aggiornamento del 27 ottobre 2007)

Ho trovato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria un testo di legge più aggiornato di quello che citavo sopra: lo trovate qui.

Ho allora confrontato i due testi per vedere cos’è cambiato.

Nulla che  possa portare alla ragionevole esclusione dei blog dalla complessa regolamentazione applicata all’editoria…

Ho letto (qui) che si promette di modificare l’articolo 7 per escludere “soggetti che accedono ad internet o operano su internet in forme o con prodotti, come i siti personali o ad uso collettivo che non costituiscono un’organizzazione imprenditoriale del lavoro“, ma mi sembra lo stesso una “pezza” affretttata – occorrerebbe prestare molta attenzione e fare chiare distinzioni in merito a contenuti e finalità!

Ecco comunque le modifiche tra i due testi:

  • all’art.12 è stato aggiunto: “2. Al fine di favorire una maggiore diffusione della stampa, gli operatori della distribuzione si conformano ai principi della concorrenza e del pluralimo secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e locale, nonchè di migliore accessibilità all’acquisto dei prodotti editoriali per i consumatori finali.
  • all’art.17 è stato cambiato il punto 1b: da “riconosciuti come propria espressione, anche per esplicita menzione riportata in testata, da forze politiche che, nell’anno di riferimento dei contributi,” a “riconosciuti come propria espressione, limitatamente ad una sola testata e per esplicita menzione riportata nella testata stessa, da forze politiche che, nell’anno di riferimento dei contributi,
  • rinumerati i punti 3,4 e 5 in 2, 3 e 4, dal momento che nel primo testo era stato saltato il 2
  • all’articolo 20 comma 4, corretto il riferimento al “comma 6 dell’articolo 20” in “comma 6 dell’articolo 19” (l’articolo 20 non aveva 6 commi)
  • all’articolo 21 comma 4, cambiato “di riconoscimento e di fruizione del credito di imposta” in “di concessione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dal comma 3
  • all’articolo 22 comma 1, il termine per la delega passa da 90 giorni a 12 mesi. Tolta la parola “vigente” dal paragrafo seguente.
  • Il paragrafo c) dello stesso comma (“quantificare il massimo intervento complessivo entro il limite di stanziamento previsto in legge finanziaria. “) è stato tolto e riformulato nel nuovo comma 2: “I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  • l’articolo 30 comma 1 passa da “Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, pari a euro 9.200.000 all’anno, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinate dalla Tabella C della legge finanziaria 2007.” a “All’onere derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 20, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2008, all’articolo 23, pari a euro 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2008-2012, e all’articolo 24, valutati in euro 4,5 milioni per il 2008, in euro 4,7 milioni per il 2009 e in euro 4,8 milioni a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  • aggiunti commi 2 e 3 all’articolo 30: “Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 24, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.” e “Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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